Anche una minima differenza tra il tasso indicato contrattualmente e quello effettivamente applicato comporta violazione dell’art. 117 T.U.B. con la conseguente applicazione delle previsoni sanzionatorie in esso contenute :7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione…

Sentenza TAEG Appello Torino LEASINGDownload