La questione ad oggi è ancora molto complessa e dibattuta. Vediamo di seguito degli esempi per capire se effettivamente l’ammortamento alla francese generi o meno anatocismo.
Secondo la decisione n.82 del 3 gennaio 2022 del collegio di Napoli, nei mutui caratterizzati da ammortamenti alla “francese”, l’esigibilità degli interessi prima che questi maturino comporta che la rata in questione venga calcolata in regime di capitalizzazione composta con conseguente indeterminabilità del tasso d’interesse; questo si traduce nella violazione della forma scritta ad substantiam ex art.1284, comma 3, c.c. e 117 T.U.B. Ne consegue, ai sensi del comma 7 dell’art.117 T.U.B., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma.
Questa decisione deriva da un fatto reale, dove con riferimento ad un contratto di finanziamento, un mutuatario si rivolge all’Arbitro bancario chiedendo il rimborso di diverse somme che, in caso di estinzione anticipata debbono essere rimborsate, per la frazione temporale non ancora maturata. In particolare, deduce che il criterio pro rata temporis deve essere applicato anche per “quantificare il rimborso della quota di interessi non maturata per l’estinzione anticipata del finanziamento…”. La società finanziaria si è opposta a tale richiesta ma, l’arbitro bancario ha accolto la richiesta del consumatore.
La motivazione dell’Arbitro bancario, fondata sulla lettera del contratto e del punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito al consumo”, ordinando la restituzione “degli interessi non maturati“, implica il riconoscimento che il calcolo degli interessi viene effettuato con capitalizzazione composta, il che implica a sua volta che l’anatocismo sussiste. Poiché non viene esplicitato il regime finanziario adottato (con capitalizzazione composta o in regime semplice), la clausola di determinazione degli interessi di tali contratti è nulla per indeterminatezza con la conseguenza che il mutuatario ha diritto alla sostituzione del tasso ultralegale con il tasso BOT indicato nel comma 7 dell’art. 117 T.U.B. (V, da ultimo, Tribunale di Vicenza n. 299/2022 del 03/02/2022) come detto in precedenza. Al fine di determinare le somme che non sono dovute al mutuante deve, quindi, rielaborarsi il piano di rimborso del mutuo a rata costante utilizzando il tasso minimo BOT annuale dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice.
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Tuttavia, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 787/2022 del 22/03/2022 da una lettura diametralmente opposta a quella vista in precedenza. Il Giudice salentino condivide infatti quella parte di giurisprudenza che ritiene che il piano di ammortamento “alla francese” non determina alcuna violazione del dettato di cui all’art. 1283 c.c. e quindi alcuna pratica illegittima di anatocismo, questo perché si segue il principio secondo il quale “ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. Dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l’uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. Il metodo “alla francese” comporta dunque che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo nel piano di ammortamento alla francese, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce“. Tale pratica, conclude il Tribunale di Lecce, non comporta la capitalizzazione degli interessi.
Come vediamo, vi è un ampio contrasto giurisprudenziale che coinvolge i tribunali italiani: bisognerà arrivare in Cassazione o si riuscirà a dare un indirizzo univoco?
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