Bancarotta commessa dagli amministratori: il concorso omissivo dei sindaci

Il concorso omissivo nel reato commissivo altrui

Si ha concorso omissivo nel reato commissivo quando un soggetto che riveste una posizione di garanzia, altresì munito di poteri impeditivi, omette una condotta doverosa che si pone quale antecedente necessario alla verificazione dell’evento. Nello specifico l’art. 110 c.p. sancisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilità, senza nessun limite alla forma del concorso. Tale articolo dunque, svolge il ruolo di norma a carattere principalmente incriminatrice volta a dare rilevanza penale a tutti quei contributi atipici posti in essere dai compartecipi nel reato a nulla rilevando che il contributo di uno di essi sia meramente accessorio, strumentale all’evento.

Mentre il concorso di persone nel reato non desta particolari problematiche nel caso di una pluralità di azioni, ben più complesso risulta il fenomeno del concorso omissivo nel reato commissivo altrui. Nel nostro sistema penalistico non ogni omissione può generare profili di responsabilità penale, ma solo quell’omissione “c.d. qualificata” alla presenza di determinati presupposti in funzione del pieno rispetto dei principi di frammentarietà, legalità, colpevolezza e della funzione rieducativa della pena ex artt. 27,25, Cost.

La norma principale in materia di reati omissivi è l’art. 40 c.2 c.p. il quale sancisce che non impedire un evento, che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

In via preliminare occorre distinguere il c.d. reato omissivo proprio da quello improprio. Si definisce reato omissivo proprio quella fattispecie penale che tipizza in via principale e diretta la rilevanza penale di una condotta omissiva senza la previsione di un evento nel fatto tipico. Difatti tutti i reati omissivi propri sono reati di mera condotta dove l’evento, tuttalpiù, potrà assumere il ruolo di circostanza aggravante (i c.d. reati aggravati dall’evento). Viceversa, i reati omissivi impropri sono reati d’evento che derivano dal combinato disposto dell’art. 40 c. 2 c.p. con una norma di parte speciale. Ai fini dell’operatività della clausola di equivalenza occorre la presenza di una posizione di garanzia e\o di poteri impeditivi dell’evento. La posizione di garanzia si ha quando un soggetto riveste un peculiare ruolo dal quale deriva l’obbligo giuridico di prevenire un ventaglio predeterminato di eventi.

Il concorso omissivo nei reati fallimentari

La tematica del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo diventa particolarmente spinosa in tema di reati societari previsti dalla c.d. legge fallimentare che nel Titolo VI tipizza una serie di illeciti penali agli  artt. 216 e seguenti. Più nello specifico, di recente, la giurisprudenza si è interrogata sull’esistenza di una posizione di garanzia in capo ai sindaci di una società rispetto al reato di bancarotta fraudolenta commessa dagli amministratori di una società ex artt. 216, 223, R.D. nr. 267/1942.

Al fine di meglio comprendere il sopra accennato problema appare necessario analizzare il reato di bancarotta fraudolenta alla luce delle recenti novelle in tema di posizione di controllo dei sindaci nelle società di capitali ex artt. 2403, 2405, 2407, 2409 c.c.

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